SEPARAZIONI E DIVORZI
La separazione dei coniugi
può essere richiesta sia da entrambi i membri della coppia congiuntamente, sia
anche quando solo una parte decida unilateralmente di separarsi; dalla
separazione p
ossono nascere problematiche relative sia alla casa familiare sia
all’affidamento dei figli e alle modalità con le quali i genitori interagiranno
con essi.
Per quanto concerne la
separazione essa è disciplinata dal codice civile il quale sancisce all’art.
150 (separazione personale) che “È ammessa la separazione personale dei
coniugi. La separazione può essere giudiziale o consensuale. Il diritto di
chiedere la separazione giudiziale o l’omologazione di quella consensuale spetta
esclusivamente ai coniugi”.
SEPARAZIONE CONSENSUALE
La separazione di tipo
consensuale è predisposta dai coniugi attraverso la redazione di un accordo che
preveda in modo dettagliato tutte le conseguenze patrimoniali e personali che
ne deriveranno.
La separazione di regola
precede il divorzio anche se capita spesso che alcune coppie, seppur separate,
decidano di non sciogliere successivamente il vincolo matrimoniale.
L’art. 158 c.c. comma 2, a
tale riguardo, specifica tuttavia che: “Quando l’accordo dei coniugi
relativamente all’affidamento e al mantenimento dei figli è in contrasto con
l’interesse di questi, il Giudice riconvoca i coniugi indicando ad essi le
modificazioni da adottare nell’interesse dei figli e, in caso di inidonea
soluzione, può rifiutare allo stato l’omologazione”.
MODIFICHE DELLE CONDIZIONI
DI SEPARAZIONE
Lo Studio Legale offre
assistenza qualificata e professionale in materia di separazione e divorzio,
congiunti o giudiziali (contenziosi), e più in generale nel campo del diritto
di famiglia.
La legge sul cosiddetto
“divorzio breve” è stata approvata dal Parlamento in data 22 aprile 2015; i
termini tra la separazione e il divorzio sono ora ridotti a 6 mesi nel caso di
separazione consensuale, e a 1 anno nel caso di separazione giudiziale.
Lo Studio offre consulenza e
assistenza specifiche nelle seguenti materie:
MODIFICA CONDIZIONI DI
SEPARAZIONE/DIVORZIO
Il Giudice nel definire con
sentenza le procedure di separazione/divorzio giudiziale o consensuale dei
coniugi, tiene conto altresì delle condizioni di natura economica degli stessi
al fine di stabilire l’entità del contributo economico che uno dei due coniugi
sarà eventualmente obbligato a corrispondere all’altro a titolo di mantenimento
di sé e/o della prole non autosufficiente.
Quanto stabilito dal Giudice
è tuttavia sempre modificabile successivamente – anche a seguito di passaggio
in giudicato della sentenza di separazione/divorzio – se sopravvengono
giustificati motivi idonei a una revisione delle disposizioni economiche.
Ad esempio, per giustificati
motivi, si intendono circostanze imprevedibili al momento della sentenza che
possono riguardare ipotesi quali la perdita del lavoro di uno dei coniugi, la
nascita di un altro figlio o un mutamento in peius della complessiva condizione
economica del coniuge obbligato.
ASSEGNO DI MANTENIMENTO IN
FAVORE DEL CONIUGE E DEI FIGLI
L’ordinamento italiano
prevede che il provvedimento di separazione dei coniugi abbia un contenuto
obbligatorio ed uno eventuale.
Il contenuto obbligatorio
riguarda l’autorizzazione reciproca a vivere separati, l’affidamento dei figli,
l’assegnazione della casa familiare e, nel caso in cui ne ricorrano i
presupposti, l’elargizione di un assegno di mantenimento in favore del coniuge
più debole economicamente e dei figli.
1. Assegno di
mantenimento del coniuge:
L’art. 5 comma 6 delle Legge
n. 898 del 1970 c.d. “Legge sul divorzio” prevede che il Giudice, con la
sentenza, decida se uno dei due coniugi debba somministrare all’altro un assegno
periodico quando il coniuge “più debole” non abbia mezzi adeguati o comunque
non possa procurarseli per ragioni oggettive.
Generalmente l’assegno di
mantenimento spetta al coniuge economicamente più debole a patto che:
2. Assegno di
mantenimento del figlio
Gli articoli 147 e 148 c.c.
impongono ad entrambi i coniugi di mantenere, istruire, educare i propri figli
secondo le proprie inclinazioni naturali e aspirazioni. I predetti obblighi non
vengono meno a seguito della separazione personale dei coniugi o del divorzio;
in tali casi i genitori hanno il dovere nonché l’obbligo di mantenere i propri
figli sia minorenni sia maggiorenni in misura proporzionale al proprio reddito.
Criteri di determinazione
dell’assegno dovranno tenere conto delle circostanze stabilite dalla legge ed
ovvero:
3. Spese
straordinarie per i figli
Le spese relative ai figli
sono di tipo ordinario (quelle destinate ai bisogni quotidiani dei figli
minori-maggiorenni) oppure straordinarie se riferibili a spese mediche non
mutuabili, spese scolastiche etc.
Le spese straordinarie di
regola vengono sostenute al 50% dai coniugi e vanno ad aggiungersi al
mantenimento periodico sopra indicato; non mancano tuttavia situazioni in cui
il Tribunale (o le parti) le ripartisca in proporzione differente, nell’ipotesi
in cui sussista una particolare sproporzione dei redditi dei genitori.
4. Il mantenimento
dei figli maggiorenni
L’obbligo di mantenimento
dei figli non cessa con il raggiungimento della maggiore età di questi e
perdura fino a quando non abbiano raggiunto l’indipendenza economica o sia
stato posto nelle condizioni concrete di conseguirla. Nel caso in cui il figlio
che abbia raggiunto l’indipendenza economica (con conseguente perdita del
diritto al mantenimento) perda il proprio lavoro, rimanendo disoccupato, lo
stesso non riacquisterà nessun diritto di mantenimento in capo al genitore
precedentemente obbligato.
Inoltre il figlio
maggiorenne non potrà pretendere alcuna somma a titolo di mantenimento nel caso
in cui si sottragga volontariamente allo svolgimento di un’attività lavorativa.
In sintesi, per la
determinazione dell’assegno di mantenimento, i coniugi supportati dai propri
avvocati, potranno:
Trovare un accordo autonomamente senza rivolgersi al Giudice; · Ricorrere al Tribunale il cui Giudice, analizzato il caso di specie, i redditi dimostrati e le necessità della prole, calcolerà l’assegno spettante.