Lo Studio Legale offre ampia tutela nel campo del diritto civile e nelle seguenti sue specificazioni:
RECUPERO DEL CREDITO
Lo Studio legale ha
acquisito pluriennale esperienza nel recupero crediti, sia nella fase stragiudiziale
che nella fase patologica, diretta verso il recupero coattivo del credito.
Ad oggi sono diverse le
società che si affidano al nostro studio legale per il recupero crediti con
ottimi risultati in quanto grazie all'ausilio di fidate agenzie investigative
raccogliamo informazioni sulla solvibilità del debitore, per giungere alla
liquidazione del credito anche mediante ricorso per decreto ingiuntivo e
successiva esecuzione forzata.
Il servizio di recupero
crediti (per fatture insolute, canoni di locazione arretrati, emolumenti e
stipendi non corrisposti) si rivolge sia alle imprese che ai privati.
L’attività, di norma, prevede una fase stragiudiziale preventiva, durante la
quale diffidiamo il debitore a provvedere al pagamento attraverso l’invio di
lettere monitorie sottoscritte dall'Avvocato e, contemporaneamente, operiamo
delle indagini sulla solvibilità dello stesso. La verifica della situazione
finanziaria del debitore è infatti fondamentale per valutare la fattibilità di
una azione giudiziale e, se necessario, di un intervento esecutivo sui beni
dell’insolvente. Qualora l’intervento monitorio stragiudiziale non sortisse
l’esito voluto, possiamo procedere direttamente nei confronti del debitore
ricorrendo all’Autorità giudiziaria (mediante ricorso per decreto ingiuntivo).
Perchè è importante inviare
una lettera di diffida?
- Interrompe
la prescrizione
- Cristallizza
l’importo del credito da recuperare
- Aumenta
la possibilità di ottenere un decreto ingiuntivo
- Aumenta le
probabilità di trovare un accordo con il debitore
Fase stragiudiziale
La fase stragiudiziale
prevede la redazione e l’invio di una diffida sottoscritta dagli Avvocati e
rivolta al debitore e, contestualmente, viene svolta l’importante attività di
indagini sulla solvibilità dello stesso, che consentirà di valutare la
fattibilità di un’azione giudiziale e, se necessario, di un intervento
esecutivo sui beni del debitore.
Fase giudiziale
Qualora l’intervento di
diffida stragiudiziale non dovesse avere esito positivo, lo Studio Legale
procederà direttamente nei confronti del debitore ricorrendo all’Autorità
giudiziaria, mediante redazione e deposito del ricorso per decreto ingiuntivo.
Il Giudice successivamente emetterà il decreto di accoglimento nel quale
ingiungerà al debitore di pagare entro il termine, di norma, di 40 giorni.
Laddove ricorrano le condizioni, sarà possibile richiedere al Giudice di
emettere un decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo, il quale ingiungerà al
debitore di pagare immediatamente (art. 642 c.p.c.). Successivamente alla
notifica del decreto ingiuntivo e dell’atto di precetto, lo Studio Legale
procederà con il pignoramento ed eventuale e successiva vendita dei beni del
debitore per soddisfare le esigenze del cliente.
DANNO DA VACANZA ROVINATA
Accade sempre più spesso che
le aspettative del turista non vengano rispettate o perché all’arrivo sul luogo
di vacanza gli alloggi e gli ambienti non sono come prospettati dal tour
operator o perché il gestore è palesemente inadempiente rispetto alle
pattuizioni contrattuali firmate in agenzia oppure ancora perché la gestione
della vacanza si rivela disastrosa per colpa del tour operator o dei vettori
utilizzati (per ritardi, soppressioni dei voli, mancate coincidenze, perdita
dei bagagli ecc.).
In numerosi di questi casi
il turista ha diritto di vedersi rimborsati i costi sostenuti per la vacanza
e/o il trasporto, o anche ad ottenere un risarcimento per danni da vacanza
rovinata.
A mente del Codice dei
consumatori infatti l’organizzatore e il venditore del pacchetto turistico sono
tenuti al risarcimento del danno secondo le rispettive responsabilità in caso
di mancato o anche inesatto adempimento delle obbligazioni assunte; essi sono
altresì responsabili del danno sofferto dal turista a causa dei prestatori di
servizi di cui si avvalgono, come i vettori o terzi tour operator.
SINISTRI STRADALI
In termini generali si può
affermare che qualsiasi ipotesi di sinistro faccia nascere in capo al
responsabile (e all’obbligato) un obbligo risarcitorio nei confronti della
vittima del sinistro stesso.
Ai sensi dell’art. 2054 c.c.
infatti “Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a
risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo,
se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. Nel caso di
scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei
conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli
veicoli. Il proprietario del veicolo, o, in sua vece, l’usufruttuario o
l’acquirente con patto di riservato dominio (1523), è responsabile in solido
col conducente, se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro
la sua volontà. In ogni caso le persone indicate dai commi precedenti sono
responsabili dei danni derivati da vizi di costruzione o da difetto di
manutenzione del veicolo”.
In caso di incidente tra
veicoli a motore, ciascun conducente dovrà tempestivamente denunciare il
sinistro alla propria compagnia assicurativa al fine dell’apertura del sinistro
e poter successivamente richiedere il risarcimento dei danni. Le condizioni di
applicabilità del procedimento di indennizzo diretto, previsto dall’art. 149
cod. assicurazioni, sono le seguenti:
- Il
sinistro deve riguardare un urto tra due veicoli;
- Entrambi
i veicoli devono essere immatricolati e assicurati in Italia;
- Le
lesioni subite dal conducente siano di lieve entità ovvero quelle che rientrano
entro il 9% di danno biologico permanente.
Tutti i casi che non
rispettano le suindicate condizioni di applicabilità, non potranno essere
ammessi al procedimento di indennizzo diretto, ma dovranno necessariamente, ai
sensi dell’art. 148 cod. assicurazioni, rivolgere la domanda di risarcimento
nei confronti della Compagnia assicuratrice di chi ha causato il sinistro.
Con il sostegno dello Studio
Legale, a seconda del sinistro che è verificato, la compagnia di Assicurazione
potrà risarcire le seguenti tipologie di danni:
a) Danni materiali;
b) Danni alla persona (danno
patrimoniale, danno biologico, invalidità totale o parziale);
A loro volta queste due
specie di danni si suddividono in altre voci risarcibili:
a) Danni morali;
b) Danni da mancato guadagno
per impossibilità di svolgere l’attività lavorativa;
c) Danni per il mancato
utilizzo del veicolo;
d) Il rimborso di tutte le
spese derivanti dal sinistro (spese mediche, spese di trasporto del veicolo,
nonché le spese legali in ipotesi di chiusura del contenzioso con la Compagnia
di Assicurazione, senza ricorrere al Tribunale).
Quanto alla valutazione
dei danni sopra descritti, lo Studio Legale si avvale dell’assistenza di medici
legali qualificati, della consulenza di ingegneri e tecnici per CTP (consulenze
tecniche di parte), ove le dinamiche sottese al sinistro siano difficilmente
accertabili – o contestate dalla controparte – e quanto ancora dovesse
risultare necessario alla completa istruttoria del sinistro sempre volta alla
piena soddisfazione del cliente.
RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE
MEDICA
La professione medica è nel
nostro ordinamento inquadrata tra le professioni di natura intellettuale e la
relativa prestazione (d’opera intellettuale) è regolata dagli artt. 2230 e ss.
c.c., articoli che pongono in capo al professionista una diligenza
“qualificata” nello svolgimento della propria prestazione.
La natura della
responsabilità che discerne dalla suddetta diligenza “qualificata” potrà
pertanto essere di natura contrattuale o extracontrattuale, sia diretta che
vicaria. Questo tipo di responsabilità deriva dai danni subiti dal
paziente/contraente a causa di omissioni o errori (diagnostici, farmacologici,
correlati all’anestesia, durante gravidanza o parto etc.) da parte del
sanitario.
La materia è stata nel corso
degli anni oggetto di approfondimenti e riforme, da ultimo la Legge 08.03.2017
n. 24 “Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona
assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le
professioni sanitarie” in vigore dall’1 aprile 2017.
La predetta legge, meglio
nota anche come “Gelli – Bianco” ha inteso introdurre delle norme che attengono
sia alla responsabilità penale che civile del sanitario. Un paziente/contraente
che ritenga di aver subito un danno a seguito di una prestazione sanitaria,
avrà oggi l’obbligo di provare sia l’esistenza del contratto (o del contatto
sociale) sia allegare l’insorgenza o l’aggravamento della propria patologia a
causa dell’inadempimento qualificato del sanitario/prestatore.
Tale inadempimento dovrà
essere astrattamente idoneo a provocare, quale causa o concausa, il danno
lamentato; il medico, chiamato a rispondere a tale responsabilità, dovrà a sua
volta dimostrare che tale inadempimento non vi sia stato ovvero che, pur
essendosi verificato, non ha causato alcun danno.
Se pensi di aver subito un
danno a seguito di colpa medica, negli ultimi 10 anni, lo Studio Legale ti
potrà assistere in ogni fase stragiudiziale e/o giudiziale. A seguito di un
primo colloquio, esamineremo attentamente la tua documentazione sanitaria, al
fine di verificare la sussistenza di presupposti per procedere alla richiesta
di risarcimento danni.
Lo Studio Legale si
avvale della collaborazione di rinomati professionisti medici che ti
assisteranno durante tutta la procedura.