La riforma del processo civile prevede anche il riassetto
formale e sostanziale dell'esecuzione forzata per assicurare la semplificazione
delle forme e dei tempi, con particolare riguardo al settore dell'esecuzione
immobiliare, dell'espropriazione presso terzi e delle misure di coercizione indiretta, in vigore dal 28 febbraio 2023.
Tra le maggiori novità, vengono valorizzate le misure
di coercizione indiretta di
cui all'art. 614 bis c.p.c. (c.d. astreinte), viene disposto l'addio alla
formula esecutiva e alla spedizione in forma esecutiva e prevista la
sospensione del termine ex art. 481 1° comma, c.p.c., dell'inefficacia del
precetto qualora il creditore presenti l'istanza per la ricerca con modalità
telematiche dei beni da pignorare ex art. 492-bis del codice di rito. Ma
soprattutto, tra le principali novità, rileva la possibilità per il venditore
di vendere direttamente l'immobile pignorato.
Immobile pignorato e
vendita diretta del debitore
In dettaglio, con istanza depositata non oltre dieci giorni prima
dell'udienza prevista dall'articolo 569, primo comma, c.p.c., il debitore potrà
chiedere al giudice dell'esecuzione di essere autorizzato a procedere
direttamente alla vendita dell'immobile
pignorato per un prezzo non inferiore al prezzo base indicato nella relazione di
stima di cui all'art. 173-bis disp. att. c.p.c.
All'istanza del debitore andrà sempre allegata l'offerta
di acquisto irrevocabile e, a garanzia della serietà dell'offerta,
andrà prestata cauzione in misura non inferiore a un decimo del prezzo
proposto. Offerta e istanza poi dovranno essere notificate al creditore
procedente almeno 5 giorni prima dell'udienza e ai creditori.
L'offerta è irrevocabile, a meno che, decorsi 120 giorni dalla
data dell'istanza delle vendita diretta,
la stessa non sia stata accolta.
Alla vendita diretta è
dedicato il nuovo art. 568 bis c.p.c. che ne disciplina nel
dettaglio le modalità.
Liberazione immobile
pignorato
Alcune novità sono previste anche per quanto riguarda la liberazione
dell'immobile pignorato a seconda che lo stesso sia o meno abitato
dall'esecutato e dal suo nucleo
familiare.
L'obiettivo è di ottenere che gli immobili occupati "sine
titulo" o da soggetti diversi dal debitore convivente col nucleo vengano
liberati anticipatamente, conformemente a quanto già ritenuto, sulla base del
previgente articolo 560 c.p.c., dalle "Buone prassi" (delibera CSM
2017).
Qualora l'immobile non sia abitato dall'esecutato e dal suo nucleo
familiare, ovvero sia occupato da soggetto privo di titolo opponibile
alla procedura, l'immobile deve essere infatti liberato al più tardi nel
momento in cui viene pronunciata l'ordinanza con cui è autorizzata la vendita o
sono delegate le relative operazioni.
Una maggiore tutela è invece data all'esecutato che abiti
l'immobile staggito con la propria famiglia: in tal caso, infatti, la
liberazione potrà essere disposta soltanto in esito all'aggiudicazione del
bene, in pratica quando sia pronunciato il decreto di trasferimento.
Resta ferma, tuttavia, la possibilità di disporla anticipatamente
nei casi di impedimento alle attività degli ausiliari del giudice, di ostacolo
del diritto di visita di potenziali acquirenti, di omessa manutenzione del
cespite in uno stato di buona conservazione o di violazione degli altri
obblighi che la legge pone a carico dell'esecutato o degli occupanti.
https://www.studiocataldi.it/articoli/42838-debitore-vendita-diretta-immobile-pignorato.asp