Dopo il divorzio, la donna deve rispettare il lutto vedovile per
contrarre nuove nozze, impedimento che decade quando sono decorsi 300 giorni
dalla cessazione del matrimonio.
Per convolare
a nuove nozze è necessario che sia intervenuto il divorzio quanto al precedente
rapporto. L'iter per giungere allo scioglimento del precedente matrimonio,
tuttavia, consta di tempi variabili in relazione alla procedura scelta dagli ex
coniugi.
Per proporre domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del
matrimonio è necessaria la preventiva e ininterrotta separazione tra le parti:
la legge richiede che siano trascorsi almeno 12 mesi dall'avvenuta comparizione
dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione
personale, mentre sono richiesti solo 6 mesi nel caso di separazione
consensuale.
Tale termine vale anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in
consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione
raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato
ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso
innanzi all'ufficiale dello stato civile.
Passaggio in giudicato sentenza di divorzio
Ottenuta la sentenza di divorzio non è possibile risposarsi immediatamente:
occorre che il provvedimento passi in giudicato, in quanto la legge stessa
(Legge n. 898/1970, art, 4 co. 12) ammette l'appello immediato.
Nello specifico, il termine per appellare è di 30 giorni laddove la sentenza
sia stata notificata oppure, in caso contrario, è di 6 mesi decorrenti dalla
pubblicazione della sentenza, ossia dopo che il provvedimento è stato
depositato presso la cancelleria del Tribunale che l'ha emessa.
Le parti possono tuttavia manifestare il proprio interesse al passaggio in
giudicato immediato tornando in Tribunale e apponendo la firma per acquiescenza
e rinuncia all'impugnazione. Dalla firma oppure dopo che sono trascorsi i
termini per impugnare, la sentenza passa in giudicato acquistando natura
definitiva.
Quando la sentenza di divorzio sia passata in giudicato, dovrà essere trasmessa
in copia autentica, a cura del cancelliere del Tribunale o della Corte che l'ha
emessa, all'ufficiale dello stato civile del comune in cui il matrimonio fu
trascritto, per le annotazioni e le ulteriori incombenze.
Infatti, precisa ancora la legge, lo scioglimento e la cessazione degli effetti
civili del matrimonio hanno efficacia, a tutti gli effetti civili, dal giorno dell'annotazione
della sentenza. Da quel momento il divorziato riacquista lo stato di libero e
può convolare a nuove nozze.
Lutto vedovile e divieto temporaneo di nuove nozze
L'art. 89 del codice civile prevede un impedimento per la donna a contrarre
nuove nozze, almeno finché non siano decorsi trecento giorni dallo
scioglimento, dall'annullamento o dalla cessazione degli effetti civili del
precedente matrimonio.
Sono esclusi dal divieto i casi in cui è stata pronunciata con sentenza passata
in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata
la separazione consensuale. Stessa situazione anche laddove il matrimonio non
sia stato consumato o sia stato dichiarato nullo per impotenza, anche soltanto
a generare, di uno dei coniugi.
Il c.d. "lutto vedovile", infatti, fu inserito nel codice civile al
fine di evitare la c.d. commixtio (o turbatio) sanguinis, ossia ogni possibile
dubbio sulla paternità di un figlio nato nel periodo compreso nei menzionati
300 giorni.
La norma soggiunge, infatti, che il Tribunale può autorizzare il matrimonio
quando è inequivocabilmente escluso lo stato di gravidanza o se dalla sentenza
passata in giudicato risulta che il marito non ha convissuto con la moglie nei
trecento giorni precedenti lo scioglimento, l'annullamento o la cessazione
degli effetti civili del matrimonio. Il divieto, infine, cessa dal giorno in
cui la gravidanza è terminata.
Il mancato rispetto del divieto è sanzionato dal codice civile: l'art. 140 c.c.
(Inosservanza del divieto di contrarre nuove nozze) afferma che la donna che
contrae matrimonio contro il divieto dell'articolo 89, l'ufficiale che lo
celebra e l'altro coniuge sono puniti con la sanzione amministrativa da euro 20
a euro 82.