Figli nati da genitori non coniugati: valido l’accordo sul mantenimento se risponde all'interesse della prole

FONTE: https://www.altalex.com/documents/news/2022/01/27/figli-nati-da-genitori-non-coniugati-valido-l-accordo-sul-mantenimento-se-risponde-all-interesse-della-prole
I genitori non coniugati, alla cessazione della convivenza, possono raggiungere un accordo negoziale in ordine al mantenimento dei figli. Tale pattuizione è valida e lecita anche in assenza di un previo controllo giudiziale. Infatti, la disposizione codicistica (art. 337 ter c. 4 c.c.) fa espressamente menzione dell’accordo tra i genitori che abbia ad oggetto le modalità di contribuzione ai bisogni della prole.

Si tratta di un negozio che costituisce espressione dell’autonomia privata delle parti, tuttavia, dal momento che riguarda l’adempimento di un obbligo previsto dalla legge – ossia l’obbligo di mantenimento in capo ai genitori – la suddetta autonomia negoziale si sostanzia solo nel regolarne le modalità, ad esempio, prevedendo un assegno periodico o il trasferimento di beni.

Il limite invalicabile, ai fini della sua vincolatività, riguarda l'effettiva corrispondenza delle pattuizioni all'interesse morale e materiale della prole. Quindi, il giudice adito dalle parti, in base al citato criterio, può integrare o modificare l’accordo.

Così ha deciso la Corte di Cassazione con l’ordinanza 11 gennaio 2022, n. 663.