FONTE: https://www.lavoro.gov.it/notizie/Pagine/Flussi-pubblicato-il-decreto-per-ingresso-dei-lavoratori-stranieri-in-Italia.aspx
È
stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 21 del 26 gennaio 2023, il DPCM
del 29 dicembre 2022 (c.d. Decreto flussi) con cui sono state fissate le quote
dei lavoratori stranieri che possono fare ingresso in Italia per lavorare.
Il nuovo Decreto fissa una quota massima di ingressi pari a 82.705 unità,
44.000 delle quali riservate agli ingressi per motivi di lavoro stagionale. Le
quote fissate per gli ingressi per motivi di lavoro non stagionale e autonomo
sono 38.705 unità, di cui la stragrande maggioranza (30.105 unità) riservate
agli ingressi per lavoro subordinato non stagionale nei settori
dell'autotrasporto, dell'edilizia e turistico-alberghiero, nonché, novità di
quest'anno, della meccanica, delle telecomunicazioni, dell'alimentare e della
cantieristica navale.
PROCEDURA DI VERIFICA DEI CENTRI PER L'IMPIEGO
Una importante novità introdotta dal Decreto flussi 2022 riguarda la necessità
che il datore di lavoro prima dell'invio della richiesta di nulla osta al
lavoro verifichi, presso il Centro per l'Impiego competente, che non vi siano
altri lavoratori già presenti sul territorio nazionale disponibili a ricoprire
il posto di lavoro per cui si ha intenzione di assumere il lavoratore che si
trova all'estero. Tale verifica va effettuata attraverso l'invio di una
"richiesta di personale" al Centro per l'Impiego,
Alla richiesta di nulla osta, pertanto si potrà procedere solo se:
il Centro per l'Impiego non risponde alla richiesta presentata, entro
quindici giorni lavorativi dalla data della domanda;
il lavoratore segnalato dal Centro per l'Impiego non è per il datore di lavoro
idoneo al lavoro offerto;
il lavoratore inviato dal Centro per l'Impiego non si presenta, salvo
giustificato motivo, al colloquio di selezione, decorsi almeno venti giorni
lavorativi dalla data della richiesta.
Il verificarsi delle suddette circostanze dovrà risultare da
un'autocertificazione che il datore di lavoro dovrà allegare alla domanda di
nulla osta al lavoro.
Tale preventiva verifica di indisponibilità di lavoratori presenti sul
territorio nazionale non è necessaria per i lavoratori stagionali e per i
lavoratori formati all'estero.
NULLA OSTA ENTRO TRENTA GIORNI DALLA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE
Altra importante novità di quest'anno - in parte già sperimentata in occasione
del Decreto flussi 2021 - è che, trascorsi 30 giorni dalla presentazione delle
domande senza che siano emerse le ragioni ostative, il nulla osta viene
rilasciato automaticamente e inviato - in via telematica - alle Rappresentanze
diplomatiche italiane dei Paesi di origine che, dovranno rilasciare il visto di
ingresso entro venti giorni dalla relativa domanda.
Le verifiche relative agli ingressi per lavoro subordinato, anche stagionale,
già rimesse agli Ispettorati del lavoro sono demandate, in via esclusiva ai
professionisti di cui all'art. 1 della L. n. 12/1979 e cioè a coloro che siano
iscritti nell'albo dei consulenti del lavoro, in quelli degli avvocati o dei
dottori commercialisti ed esperti contabili, fermo restando, per tali ultime
due categorie di professionisti, l'assolvimento dell'obbligo di comunicazione
agli Ispettorati del lavoro ai sensi dello stesso art. 1 della L. n. 12/1979 ed
alle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative
sul piano nazionale ai quali il datore di lavoro aderisce o conferisce mandato.
In caso di esito positivo di dette verifiche gli stessi rilasceranno apposita asseverazione
(sulla base delle linee guida emanate dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro con
circolare n. 3/2022), che sarà allegata all'istanza di nulla osta al lavoro ex
art.44, comma 2 d.l. n. 73/22 convertito in I. 4 agosto 2022 n. 122.
PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE
A partire dalle ore 9:00 del 30 gennaio 2023 e fino al 22 marzo 2023 è
disponibile l'applicativo per la precompilazione dei moduli di domanda sul
Portale servizi del Ministero dell'Interno all'indirizzo https://portaleservizi.dlci.interno.it.
Il sistema sarà disponibile con orario 08:00 - 20:00 tutti i giorni della
settimana, sabato e domenica compresi.
Le istanze dovranno essere trasmesse esclusivamente con le consuete modalità
telematiche, per tutte le tipologie di lavoro subordinato, stagionale e non,
previste agli articoli 3, 4 e 6 del DPCM, dalle ore 9:00 del 27 marzo 2023,
sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del decreto in
Gazzetta ufficiale.
Per le categorie dei lavoratori di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b) -
cittadini di Paesi con i quali, nel corso dell'anno entrino in vigore accordi
di cooperazione in materia migratoria - le istanze potranno essere trasmesse a
partire dalle ore 9:00 del quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione
dell'accordo di cooperazione sulla Gazzetta ufficiale.
Tutte le domande potranno essere presentate fino a concorrenza delle quote
previste dal DPCM 29 dicembre 2022, o comunque, fino al 31 dicembre 2023.
La procedura concernente le modalità di accesso al sistema dello Sportello
Unico richiede il possesso di un'identità SPID. Pertanto, prerequisito
necessario per l'inoltro telematico delle domande sul sito https://portaleservizi.dlci.interno.it è il possesso della citata identità SPID da parte di ogni utente.